ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituito, nell’ambito della Confindustria Liguria, il Comitato Regionale Ligure Giovani Imprenditori, come organo federativo dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nelle Associazioni ed Unioni territoriali della Liguria e riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
ART. 2 – SCOPI
Il Comitato Regionale Ligure si propone di:
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approfondire le problematiche economico-sociali e politiche, sia nel contesto regionale, che nazionale;
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promuovere, in Liguria, la diffusione della cultura d’impresa come fondamentale fattore di sviluppo nella società, nonché i principi della libera iniziativa e della libera concorrenza nelle attività imprenditoriali, in un contesto di regole chiare, di mercato trasparente e di pari opportunità, di competizione fra i soggetti economici;
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coordinare lo scambio di idee e di esperienze tra i Gruppi Giovani Imprenditori delle Associazioni ed Unioni territoriali della Liguria, nell’intento di rafforzarne e perfezionarne l’attività, nonché di agevolarne l’unità di indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse, sia verso l’esterno, sia all’interno degli organismi rappresentativi dei Giovani Imprenditori a livello nazionale e delle strutture della Confindustria;
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valorizzare il ruolo dell’imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale, anche attraverso la diffusione verso l’esterno di iniziative significative promosse a livello provinciale, interprovinciale, regionale e interregionale;
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contribuire all’attività di Confindustria Liguria con l’apporto di idee ed attuando iniziativeanche mediante l’eventuale assunzione di specifiche deleghe di responsabilità nell’ambito degli indirizzi programmatici di azione;
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promuovere il collegamento fra i Gruppi Giovani Imprenditori della Liguria e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori.
ART. 3 – ATTIVITA’
Il Comitato Regionale Ligure, nell’ambito degli indirizzi generali della Confindustria Liguria e dell’Organizzazione nazionale dei Giovani Imprenditori:
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guida e promuove la diffusione di iniziative all’esterno del Comitato stesso, integrandole con le diverse componenti sociali ed economiche;
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fornisce le indicazioni per le azioni del Presidente e del Vice Presidente e/o dei Vice Presidenti;
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elegge il Presidente;
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ratifica la nomina del Vice Presidente e/o dei Vice Presidenti da parte del Presidente
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designa, nomina e coordina i propri rappresentanti negli organismi nazionali dei Giovani Imprenditori e in altri organismi esterni;
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delibera sulle modifiche del presente Regolamento;
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esamina e approva per ogni anno solare il documento illustrativo delle attività programmatiche con le relative voci di spesa ed il conto consuntivo;
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designa, almeno un rappresentante per ogni territoriale, nel Comitato Triregionale Giovani Imprenditori Convegno di Santa Margherita Ligure.
ART. 4 – CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI
Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nonché nei comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori della Liguria si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema di rappresentanza confederale.
A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.
In tale quadro, il Comitato Regionale Ligure si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza alla Confindustria Liguria.
ART. 5 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Comitato Regionale Ligure è composto dal Presidente, dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori regolarmente costituiti nella regione presso le Associazioni ed Unioni territoriali e da due componenti designati da ciascun Gruppo.
La rappresentanza all’interno del Comitato Regionale Ligure è basata sul principio di pariteticità tra i Gruppi territoriali.
I componenti del Comitato Regionale Ligure devono avere responsabilità di gestione nell’azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Gruppo territoriale di appartenenza.
Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.
Partecipano, inoltre, al Comitato Regionale Ligure, quali invitati e senza diritto di voto, i Giovani Imprenditori della Liguria che siano componenti di organi nazionali Giovani Imprenditori ed il Past President.
Possono altresì partecipare alle riunioni, su esplicito invito del Presidente regionale, Giovani Imprenditori iscritti ai singoli Gruppi, nonché funzionari delle Associazioni ed Unioni territoriali della Liguria ed esperti nelle materie poste all’ordine del giorno. La partecipazione è senza diritto di voto.
Partecipa, senza diritto di voto, il Segretario regionale, di cui al successivo art. 12.
I componenti del Comitato Regionale Ligure durano in carica un triennio e possono essere nominati per un ulteriore triennio, anche non consecutivo.
Il Comitato Regionale Ligure è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentino almeno la metà dei Gruppi territoriali.
Il Comitato Regionale Ligure delibera a maggioranza semplice. Nelle riunioni in cui si procede all’elezione del Presidente, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Per le delibere su persone si applicano i criteri vigenti nel Sistema confederale riguardanti la libertà di candidatura, il voto segreto e la limitazione del voto (non più dei due terzi dei seggi disponibili) qualora si tratti di eleggere organi collegiali o cariche plurime.
Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e sottoposte alla ratifica della Giunta Regionale della Confindustria Liguria.
ART. 6 – CONVOCAZIONE E DECADENZA
Il Comitato Regionale Ligure è convocato in via ordinaria almeno 6 volte all’anno di mandato ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Comitato Regionale Ligure viene convocato dal Presidente con lettera, fax o posta elettronica accettata, indirizzati al domicilio dei componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.
I componenti non di diritto che siano assenti a quattro riunioni consecutive, a prescindere da eventuali giustificazioni, decadono e vengono sostituiti dall’istanza competente.
In caso di assenza prolungata dei componenti di diritto, è facoltà del Presidente richiamarli ad una più assidua partecipazione alle riunioni.
Decadono e vengono sostituiti, dall'istanza competente, anche coloro che in un anno non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette.
ART. 7 – ORGANI
Sono organi del Comitato Regionale Ligure:
ART. 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente :
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rappresenta il Comitato nell’ambito del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori. Per la rappresentanza di quest’ultimo organo, ha la facoltà di delegare un Vice Presidente, sottoponendo la nomina alla ratifica del Comitato Regionale Ligure;
sceglie, da un minimo di uno fino a un massimo di tre Vice Presidenti, fra i componenti del Comitato Regionale Ligure che siano iscritti ai Gruppi provinciali da almeno due anni e che abbiano maturato una significativa esperienza in ambito associativo, sottoponendo la nomina alla ratifica del Comitato Regionale Ligure. Il Presidente ha la facoltà di nominare un numero massimodi tre Consiglieri Incaricati fra gli appartenenti al Consiglio regionale, al quale spetta la ratifica, e di attribuire deleghe per singole attività.
Il Presidente dura in carica un triennio e non è rieleggibile.
La carica di Presidente può essere prorogata oltre la naturale scadenza per un periodo di tempo ridotto e, comunque, non superiore ai sei mesi. La proroga deve avere carattere di eccezionalità e può essere concessa solo quando il Comitato Regionale Ligure rileva che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Comitato stesso.
Tale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 9 – MODALITA’ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Possono essere candidati alla Presidenza regionale Giovani Imprenditori che siano iscritti ai Gruppi territoriali della regione da almeno tre anni, che abbiano ricopertola carica di Presidente o Vice Presidente territoriale o di Vice Presidente regionale, oppure aver ricoperto un incarico elettivo in seno ad organi nazionali, che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della votazione e che ricoprano cariche di responsabilità nell’azienda di appartenenza.
Almeno 60 giorni prima della riunione del Comitato Regionale Ligure in cui si procede al rinnovo delle cariche, il Presidente regionale richiederà con lettera a tutti i Gruppi territoriali della Liguria di far pervenire le candidature dei propri iscritti alla carica di Presidente regionale. Ciascun Gruppo territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati, in possesso dei requisiti richiesti nel comma precedente.
Entro 40 giorni prima della data della riunione del Comitato Regionale Ligure, i Gruppi territoriali dovranno far pervenire alla Segreteria regionale i nomi dei candidati alla Presidenza, unitamente alle relative dichiarazioni programmatiche.
Entro 30 giorni prima della riunione del Comitato Regionale Ligure, la Segreteria regionale provvederà ad inviare l’elenco dei candidati, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, ai Gruppi territoriali. Almeno 20 giorni prima della riunione il Presidente uscente richiederà ai Gruppi territoriali di nominare i nuovi rappresentanti del Consiglio regionale che procederà all'elezione del Presidente .
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si ripete la votazione.
ART. 10 – Il/I VICE PRESIDENTE/I
Il/i Vice Presidente/i, in numero da uno a tre , sono scelti e nominati dal Presidente nell’ambito dei componenti del Comitato Regionale Ligure, al quale spetta la ratifica.
Il/i Vice Presidente/i verranno scelti dal Presidente fra rappresentanti del Gruppo Territoriale possibilmente diverso da quello di sua appartenenza .
I Gruppi di provenienza del/dei Vice Presidente/i dovranno essere diversi tra loro.
Il/i Vice Presidente/i coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni e il più anziano di essi, secondo l’età, sostituisce il Presidente in caso suo impedimento. In caso di dimissioni o impedimento definitivo la sostituzione è da considerarsi fino al successivo rinnovo delle cariche, da effettuarsi nell’arco di 60 giorni.
Il/i Vice Presidente/i durano in carica un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore triennio anche non consecutivo.
ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
La carica di Presidente regionale non è cumulabile con la carica di Presidente di Gruppo territoriale. Tale incompatibilità trova applicazione con l’assunzione della nuova carica.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta della Confindustria del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi.
ART. 12 – SEGRETERIA REGIONALE
II Comitato Regionale Ligure si avvale di un Segretario regionale, scelto fra i funzionari della Confindustria Liguria e/o delle Associazioni ed Unioni territoriali liguri e incaricato di tale compito dal Direttore della Confindustria Liguria stessa, sentito il Presidente del Comitato Regionale Ligure.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato Regionale Ligure, delle quali redige il verbale firmato da lui e dal Presidente.
Collabora con il Presidente per il buon andamento del Comitato e per l’efficacia della sua attività.
Art. 13 – BUDGET
Le attività del Comitato Regionale Ligure, possono essere sostenute economicamente da un contributo della Confindustria Liguria e/o finanziate dai Gruppi territoriali.
In tal caso, il Comitato Regionale Ligure esamina e approva per ciascun anno solare ed in tempo utile per quanto previsto dallo Statuto della Confindustria Liguria concernente il bilancio preventivo, il documento con le attività e le relative voci di spesa ed esamina e approva il conto consuntivo.
ART. 14 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto della Confindustria Liguria e i principi confederali.
La risoluzione delle eventuali controversie e la vigilanza sull’osservanza delle norme regolamentari, nonché dei principi del Codice Etico e della Carta dei Valori sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Confindustria Liguria.
ART. 15 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta Regionale della Confindustria Liguria.
Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.