STATUTO OBR LIGURIA
Art. 1
Costituzione
L'Associazione O.B.R. LIGURIA, con sede in Genova via San Vincenzo 2, presso la sede di Confindustria Liguria, si costituisce anche come Articolazione Territoriale di Fondimpresa (di seguito denominata Associazione).
Art. 2
Scopi e finalità
1.L'Associazione non ha fini di lucro ed opera, in collaborazione con Fondimpresa, a favore di tutte le aziende operanti nella regione Liguria che decidano di versare all'Associazione Fondimpresa - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, di seguito denominato Fondimpresa - il contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, promuovendo, ai sensi del comma 1 dell'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e, al di fuori dei finanziamenti di cui all'art.118, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ogni altra attività necessaria allo sviluppo e alla crescita delle risorse umane, in coerenza con le esigenze delle imprese operanti sul territorio regionale e conformandosi alle disposizioni di Fondimpresa.
2.L'Associazione, per le attività non comprese nei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale di risorse finanziarie aggiuntive.
3.Per l'attuazione degli scopi sopra definiti l'Associazione si dota di un apposito regolamento, la cui approvazione dovrà essere effettuata dal proprio Consiglio di Amministrazione.
Art. 3
Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4
Associati
1.Sono soci le rappresentanze del Sistema Confindustria, della CGIL, della CISL e della UIL presenti sul territorio regionale.
2.L'adesione di altri soci è deliberata dall'Assemblea all'unanimità.
Art. 5
Cessazione della condizione di associato
La condizione di associato cessa con:
-lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Associazione;
-la cessazione per qualsiasi causa degli associati
-il venir meno degli scopi statutari dell'Associazione.
Art. 6
Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato da:
- i fondi eventualmente erogati da Fondimpresa;
- eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della Legge n. 388/2000;
- contributi eventuali dei soci;
Eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti neanche indirettamente tra i soci, ma reinvestiti nell'attività sociale; il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, sarà devoluto a fini di pubblica utilità.
Art. 7
Organi dell'Associazione
1.Sono organi dell'Associazione:
-l'Assemblea;
-il Presidente e il Vice Presidente;
-il Consiglio d'Amministrazione;
-il Collegio dei Sindaci.
2.La composizione degli Organi collegiali è paritetica tra la componente datoriale e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Art. 8
Assemblea
1.L'Assemblea degli Associati è composta dai rappresentanti, in numero di dodici (due per CGIL, due per CISL, due per UIL e sei per Confindustria), delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie, direttamente e per delega, dell'Atto costitutivo e di quelle che potranno essere ammesse, garantendo in ogni caso la pariteticità tra la componente datoriale e quella sindacale.
2.L'Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente dell'Associazione, su designazione della componente datoriale e congiuntamente il Vice Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3.La nomina di un membro dell'Assemblea è a carattere fiduciario ed il socio che lo ha nominato potrà revocare l'incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio e contemporaneamente dovrà nominare il sostituto.
4.Spetta all'Assemblea:
-nominare il Consiglio di Amministrazione, costituito da sei componenti;
-deliberare in ordine all'eventuale compenso per i sindaci e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
-provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione.
5.L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
6.La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro.
8.L'Assemblea delibera con maggioranza qualificata in misura di 9/10 dei presenti.
Art. 9
Presidente e Vice Presidente
1.Spetta al Presidente dell'Associazione:
-rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio;
-promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
-presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
-sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
-dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
-svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
-proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
-sovraintendere all'attività svolta dall'Associazione.
2.ll Presidente è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
3.Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento di tutte le funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
4.Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
5.Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, appositamente nominato, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione
1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, nominati pariteticamente dalle organizzazioni datoriali e da quelle sindacali (tre Confindustria, uno CGIL, uno CISL, uno UIL).
2.I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3 Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'Associazione.
4.A tal fine il Consiglio:
- definisce le linee strategiche di attività annuali dell'Associazione;
- definisce il modello organizzativo, le risorse professionali e i gruppi di lavoro che riterrà necessari al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- approva il regolamento interno e le successive modifiche;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- vigila sul funzionamento dei servizi e delle iniziative promosse dall'Associazione;
- provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi a tutte le attività dell'Associazione;
- ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento di Fondimpresa, provvede a presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa un bilancio preventivo, suddiviso tra attività svolte in collaborazione con Fondimpresa e relative spese di funzionamento, e un bilancio consuntivo per le medesime attività e spese entro tre mesi dalla fine dell'esercizio;
- riferisce all'Assemblea in merito alle proprie attività;
- può nominare, su proposta del Presidente, una struttura tecnica, definendone altresì compiti, responsabilità e compenso;
- costituisce le commissioni consultive di cui all'art.13.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste al comma 3 del successivo articolo 11.
6. Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente, che viene cooptato dallo stesso Consiglio su designazione della parte che aveva nominato il componente decaduto. La nomina così avvenuta sarà ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.
7.La parte che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporne la sostituzione dandone comunicazione scritta all'Assemblea.
8. In relazione a quanto previsto nei precedenti commi 6 e 7, il sostituto dura in carica fino alla scadenza del triennio.
9. Ai membri del Consiglio d'Amministrazione non spetta alcun compenso, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
Art. 11
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno quattro volte all'anno (anche per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del Regolamento di Fondimpresa) mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata a.r., o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre giorni prima (via fax o posta elettronica) di quello fissato per la riunione.
2.Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti dello stesso o due membri effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci, ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
3.Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 9/10 dei presenti.
4.Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organismo, nominato di volta in volta.
Art. 12
Attività per l'igiene e la sicurezza
In applicazione di quanto previsto nell'Accordo Interconfederale 22.6.1995, Parte seconda, punto 2.1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nello Statuto di Fondimpresa, l'Associazione O.B.R. LIGURIA istituisce un'apposita sezione composta da sei componenti nominati pariteticamente dall'organizzazione datoriale e da quelle sindacali (3 Confindustria Liguria, 1 CGIL, 1 CISL ed 1 UIL Liguria) che possono essere invitati alle riunioni del CDA per opportuno coordinamento.
Art. 13
Commissioni Consultive di Settore
1.Per favorire il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione costituisce Commissioni Consultive di Settore.
2.Le Commissioni Consultive di Settore avranno il compito di approfondire e proporre al Consiglio di Amministrazione linee di attività finalizzate allo sviluppo della formazione continua nei rispettivi settori.
Art. 14
Collegio dei sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle associazioni datoriali, uno dalle organizzazioni sindacali firmatarie e uno, con funzioni di Presidente, su designazione congiunta di entrambe le componenti.
2. I componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3. I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi Sindaci durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 codice civile. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Essi possono anche esercitare il controllo contabile come previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.
5. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è invitato alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.
6. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato almeno tre giorni (via fax o e mail) prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Art. 15
Bilancio
1.Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il 1° di gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Associazione e del bilancio preventivo.
2.Il bilancio preventivo, corredato dagli specifici elementi richiesti da Fondimpresa, dovrà essere approvato dall'assemblea almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio precedente. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3.Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, devono essere trasmessi, entro quindici giorni dall'approvazione, a Fondimpresa.
Art. 16
Scioglimento e cessazione
1.In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea dell'Associazione provvederà alla nomina di tre liquidatori, di cui uno designato dalle associazioni datoriali, uno dalle organizzazioni sindacali e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso sarà designato dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori .
2.L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Associazione, i compiti dei liquidatori.
3.Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a fini di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall' Assemblea.
Art. 17
Modifiche Statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Le modifiche saranno sottoposte a Fondimpresa.
Art. 18
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.