REGOLAMENTO
COMITATO REGIONALE LIGURE PICCOLA INDUSTRIA
Approvato dalla Giunta di Confindustria Liguria
il 1°marzo 2005
Art. 1 - Costituzione
Il Comitato Regionale Ligure Piccola Industria è costituito nell’ambito e in conformità allo Statuto di Confindustria Liguria.
Art. 2 – Scopi
Il Comitato Regionale Ligure, nell’ambito di Confindustria Liguria :
a) promuove l’attività e i servizi su temi di specifico interesse per le imprese di minori dimensioni;
b) supporta il monitoraggio delle politiche regionali di interesse della specifica regione di appartenenza;
c) svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle imprese di minori dimensioni.
Art. 3 - Composizione
Il Comitato Regionale Ligure è composto dai Presidenti degli analoghi organi costituiti presso le Associazioni ed Unioni federate alla Confindustria Liguria e da due componenti nominati dai Comitati Provinciali Piccola Industria.
La rappresentanza all’interno del Comitato Regionale Ligure ligure è basata sul principio di pariteticità tra i Comitati territoriali.
I componenti del Comitato Regionale Ligure ligure devono avere responsabilità di gestione nell’azienda di provenienza , requisito che sarà comprovato dal Comitato Territoriale di appartenenza.
Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.
Partecipano , inoltre, al Comitato Regionale Ligure ligure, quali invitati e senza diritto di voto, i Piccoli imprenditori della lIguria che siano componenti di organi nazionali Piccola Industria e il Past-President.
Il Presidente può invitare, alle riunioni del Comitato Regionale Ligure, di volta in volta anche persone estranee al Comitato in relazione al contributo delle stesse per gli argomenti da trattare.
I componenti del Comitato Regionale Ligure ligure durano in carica un triennio e possono essere nominati per un ulteriore triennio, anche non consecutivo.
Art. 4 - Compiti
Spetta al Comitato Regionale Ligure:
a) eleggere nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente su proposta del Presidente;
b) designare i propri rappresentanti in organi consultivi e gruppi di lavoro;
c) designare i candidati nel Consiglio Centrale della Piccola Industria e nella Giunta di Confindustria in rappresentanza della Liguria;
d) deliberare sulle modifiche del presente Regolamento.
Art. 5 Cariche
Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice etico di Confindustria.
I componenti del Comitato Regionale Ligure Piccola Industria devono essere rappresentanti di imprese di minori dimensioni rispondenti alle caratteristiche aziendali fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di Piccole e Medie Imprese.
Le Associazioni ed Unioni Territoriali provvedono a sostituire i propri rappresentanti che nel corso del biennio di durata del Consiglio decadono dalla carica o non siano in grado di svolgere, per qualsiasi motivo, il proprio mandato.
Le cariche sono gratuite e possono essere ricoperte soltanto da rappresentanti di aziende aderenti alle Associazioni ed Unioni federate alla Confindustria Liguria, in regola con il completo inquadramento.
Art. 6 - Riunioni e deliberazioni
Il Comitato Regionale Ligure è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno quattro volte l’anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Il Comitato Regionale Ligure è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentino almeno la metà dei Comitati territoriali.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Nelle riunioni in cui si procede all’elezione del Presidente, il Comitato Regionale Ligure ligure delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Per l’elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori.
Alle riunioni partecipa il Segretario generale di Confindustria Liguria o un suo delegato, con compiti di Segretario.
Le deliberazioni che comportano modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e sottoposte alla ratifica della Giunta regionale della Confindustria Liguria.
Art. 7 - Presidente
Il Presidente viene eletto dal Comitato Regionale Ligure nel proprio ambito, dura in carica tre anni e non può essere rieletto.
Assume di diritto la carica di Componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Liguria a norma dell’art. 9 del suo Statuto.
In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente .
Art. 8 – Vicepresidenti
Il Comitato Regionale Ligure elegge, su proposta del Presidente, il Vicepresidente scelto nell’ambito del Comitato stesso.
Dura in carica tre anni e può essere eletto per non più un triennio consecutivo.
Art. 9 - Norma di rinvio
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto di Confindustria Liguria e ai principi confederali.
La risoluzione di eventuali controversie e la vigilanza sull’osservanza delle norme regolamentari, sono di competenza del Collegio dei Probiviri di Confindustria Liguria.
NORMA TRANSITORIA
Il presente Regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2005.
Ai fini dell’art.7 , stante l’urgenza di procedere al rinnovo delle cariche , i Presidenti dei Comitati Provinciali Piccola Industria delle Associazioni ed Unioni federate liguri si riuniscono per procedere alla nomina del Presidente.
Il Presidente eletto attiverà le procedure previste dal Regolamento del Comitato Regionale Ligure Piccola Industria ai fini della costituzione del Comitato Regionale stesso.