Il Regolamento
TITOLO PRIMO - Scopi, attività, assetto territoriale di Piccola Industria
Art. 1- Scopi
Il Comitato Regionale Ligure, nell’ambito delle norme dello statuto di Confindustria Liguria:
• promuove l’attività e i servizi su temi di specifico interesse per le imprese di minori dimensioni;
• supporta il monitoraggio delle politiche regionali di interesse della specifica regione di appartenenza;
• svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle imprese di minori dimensioni;
• contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della vision e della mission di Confindustria Liguria, per l’affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.
Art. 2 – Attività
Il Comitato regionale ligure svolge le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali della Confindustria Liguria :
- partecipare con le proprie rappresentanze alla formazione e alla gestione della politica generale di Confindustria Liguria in ogni momento e a tutti i livelli;
- esaminare in particolare i problemi delle imprese di minori dimensioni, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- elaborare idonee soluzioni a tali problemi e ne promuovono la pratica realizzazione;
- programmare e attuare iniziative dirette a un costante collegamento con l'opinione pubblica e i pubblici poteri sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle imprese di minori dimensioni; intervenire con propri rappresentanti, in Italia e all'estero, alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono interesse per le imprese di minori dimensioni.
Inoltre, spetta al Comitato Regionale Ligure:
- eleggere nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente su proposta del Presidente;
- designare i propri rappresentanti in organi consultivi e gruppi di lavoro;
- designare i candidati nel Consiglio Centrale della Piccola Industria e nel Consiglio generale in rappresentanza della Liguria;
- deliberare sulle modifiche del presente Regolamento.
Art. 3 - Assetto territoriale
Il Comitato regionale ligure è costituito in attuazione e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento della Confindustria Liguria, guidata da un proprio Presidente con mandato minimo biennale e massimo quadriennale, che comprende i rappresentanti di tutte le realtà provinciali di pertinenza.
Il Comitato Regionale Ligure è composto dai Presidenti degli analoghi organi costituiti presso le Confindustrie provinciali liguri e da due componenti nominati dai Comitati Provinciali Piccola Industria.
La rappresentanza all’interno del Comitato Regionale ligure è basata sul principio di pariteticità tra i Comitati territoriali.
I componenti del Comitato Regionale ligure devono avere responsabilità di gestione nell’azienda di provenienza , requisito che sarà comprovato dal Comitato Territoriale di appartenenza.
Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.
Partecipano , inoltre, al Comitato Regionale ligure, quali invitati e senza diritto di voto, i Piccoli imprenditori della Liguria che siano componenti di organi nazionali Piccola Industria e il Past-President.
Il Presidente può invitare, alle riunioni del Comitato Regionale Ligure, di volta in volta anche persone estranee al Comitato in relazione al contributo delle stesse per gli argomenti da trattare.
I componenti del Comitato Regionale ligure durano in carica un biennio e possono essere nominati per un ulteriore biennio, anche non consecutivo.
TITOLO SECONDO – Cariche e funzionamento
Art. 4- Cariche
Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice etico di Confindustria.
I componenti del Comitato Regionale Ligure Piccola Industria devono essere rappresentanti di imprese di minori dimensioni rispondenti alle caratteristiche aziendali fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di Piccole e Medie Imprese.
Le Confindustrie provinciali liguri provvedono a sostituire i propri rappresentanti che nel corso del biennio di durata del Consiglio vengano a decadere dalla carica o non siano in grado di svolgere, per qualsiasi motivo, il proprio mandato.
Le cariche sono gratuite e possono essere ricoperte soltanto da rappresentanti di aziende aderenti alle Confindustrie provinciali liguri, in regola con il completo inquadramento.
Art. 5- Riunioni e deliberazioni
Il Comitato Regionale Ligure è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno quattro volte l’anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Il Comitato Regionale Ligure è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentino almeno la metà dei Comitati territoriali.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Nelle riunioni in cui si procede all’elezione del Presidente, il Comitato Regionale ligure delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Per l’elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori.
Alle riunioni partecipa il Segretario generale di Confindustria Liguria o un suo delegato, con compiti di Segretario.
Le deliberazioni che comportano modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e sottoposte alla ratifica della Giunta regionale della Confindustria Liguria.
Art. 6 - Presidente
Il Presidente viene eletto dal Comitato Regionale Ligure nel proprio ambito, dura in carica due anni e può essere rieletto per un secondo biennio. Assume di diritto la carica di componente del Comitato di presidenza della Confindustria Liguria. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente .
Art. 7 – Vicepresidenti
Il Comitato Regionale Ligure elegge, su proposta del Presidente, il Vicepresidente scelto nell’ambito del Comitato stesso. Dura in carica due anni e può essere eletto per non più di un biennio consecutivo.
Art. 8 - Norma di rinvio
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto di Confindustria Liguria e ai principi confederali.
La risoluzione di eventuali controversie e la vigilanza sull’osservanza delle norme regolamentari, sono di competenza del Collegio dei Probiviri di Confindustria Liguria.