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Il Regolamento

Approvato nel Comitato Regionale Ligure Piccola Industria (CRLP) del 26 giugno 2023

Art. 1 – Costituzione
Nell’ambito della Confindustria Liguria è costituito il Comitato Regionale ligure Piccola Industria
(CRLPI) con sede presso la Confindustria regionale stessa.


Art. 2 – Scopi
Il CRLPI, nell’ambito delle norme dello Statuto di Confindustria Liguria:
promuove le attività e i servizi su temi di specifico interesse per le Piccole Industrie;
supporta il monitoraggio delle politiche regionali di interesse delle Piccole Industrie;
svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle Piccole Industrie
contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della vision e della mission di
Confindustria Liguria, per l’affermazione di Industrie sempre più innovative, internazionalizzate,
sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi;
trasferisce le istanze delle Piccole Industrie al Comitato Centrale Piccola Industria;
trasferisce le iniziative del Comitato Centrale Piccola Industria sul territorio ligure


Art. 3 – Requisiti di appartenenza al CRLPI I componenti del CRPI devono essere rappresentanti di Piccole Industrie alle caratteristiche
aziendali ed economiche fissati dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di
Piccole e Medie Industrie. La decadenza del diritto di appartenenza al CRLPI da parte di
un’azienda è conseguenza immediata del venir meno di tali caratteristiche. Il superamento della
soglia è rilevato attraverso la comunicazione annuale inviata dall’azienda alla Confindustria
territoriale ligure di appartenenza


Art. 4 – Organi del CRLPI
Gli Organi CRLPI sono:
il Comitato Regionale Piccola Industria;
il Presidente
il Vicepresidente.


Art. 5 – Comitato Regionale Ligure Piccola Industria
La rappresentanza all’interno del Comitato Regionale Ligure Piccola Industria è basata sul
principio di pariteticità tra i Comitati PI delle Confindustrie territoriali liguri. Tale pariteticità
di rappresentanza tra gli ambiti provinciali deve rimanere garantita anche in caso di
aggregazioni tra Confindustrie territoriali liguri.
I componenti del CRLPI devono essere rappresentanti di piccole industrie in attività e, più
precisamente, titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti dell’impresa che abbiano
funzioni decisionali nella gestione secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dello
statuto confederale. L’esistenza di tale requisito sarà comprovata dal comitato PI della
Confindustria territoriale di appartenenza.Il CRLPI è composto dai Presidenti dei Comitati PI delle Confindustrie territoriali liguri oltre a 2
(due) Delegati eletti dai Comitati PI di ciascuna Confindustria territoriale ligure.
Il CRLPI si rinnova ogni quadriennio negli anni pari.
Ove nel corso del quadriennio di mandato del singolo membro, si verifichino vacanze a qualunque
titolo nella carica stessa, il Comitato PI della Confindustria territoriale di provenienza del
componente cessato provvede ad eleggere il sostituto per la durata residua del mandato.
Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.
Partecipano, inoltre, al CRLPI, quali invitati e senza diritto di voto, i rappresentanti delle Piccole
Industrie che siano componenti di organi nazionali di Piccola Industria e il Past President.
Il Presidente può invitare, alle riunioni del CRLPI, di volta in volta, anche persone estranee al
Comitato stesso in relazione al contributo delle stesse per gli argomenti da trattare.


Art. 6 – Attività e compiti del CRLPI
Il Comitato Regionale Ligure Piccola Industria svolge le seguenti attività in linea con gli indirizzi
generali della Confindustria Liguria:
partecipare con le proprie rappresentanze alla formazione e alla gestione della politica generale di
Confindustria Liguria in ogni momento e a tutti i livelli;
esaminare in particolare i problemi delle Industrie di minori dimensioni, avvalendosi anche di
gruppi di lavoro appositamente costituiti;
elaborare idonee soluzioni a tali problemi e ne promuovono la pratica realizzazione;
determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività del CRLPI ed esaminare
qualsiasi argomento rientrante negli scopi dello stesso;
programmare e attuare iniziative dirette a un costante collegamento con l’opinione pubblica e i
pubblici poteri sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle Piccole Industrie;
intervenire con propri rappresentanti, in Italia e all’estero, alle manifestazioni e alle iniziative che
rivestono interesse per le Piccole Industrie
esaminare, i problemi specificatamente interessanti la Piccola Industria, elaborando idonee
soluzioni a tali problemi e ne promuove la pratica attuazione;
esprimere il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti l’Industria;
deliberare sulle proposte da sottoporre a Confindustria Liguria e al Comitato Centrale Piccola
Industria.
Inoltre, spetta al CRLPI ogni quadriennio pari:
eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
designare i propri rappresentanti in organi consultivi e gruppi di lavoro;
designare i Delegati al Consiglio Centrale Piccola Industria alle scadenze previste;
deliberare sulle modifiche del presente Regolamento.
Su proposta del suo Presidente, sentito il Vicepresidente, il CRLPI potrà assegnare specifiche
deleghe ai componenti del CRLPI stesso.
Al CRLPI possono venire affidate deleghe su temi specifici dal Presidente di Confindustria Liguria.


Art. 7 – Riunioni e deliberazioni
Il CRLPI è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno quattro volte l’anno ed in via
straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti presso la sederegionale, in videoconferenza o in forma mista. Il CRLPI potrà riunirsi anche presso una sede
esterna con le modalità sopra indicate, tranne che in occasione dei rinnovi delle cariche.
Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti, almeno (10) dieci
giorni prima di quello fissato per la riunione, in caso di urgenza almeno (3) tre giorni prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e modalità della
riunione e degli argomenti da trattare.
Il Comitato Regionale Ligure PI è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia
presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, ovvero trascorsa un’ora, la
riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, con esclusione dei casi di adempimenti
elettorali.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti presenti, senza tenere conto
degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del “quorum”
e sono da considerarsi voti contrari.
Ogni membro ha diritto ad un voto, e in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio con
esclusione delle votazioni per il rinnovo della carica di Presidente.
La presenza nel CRLPI non è delegabile.
Nelle riunioni in cui si procede all’elezione del Presidente, il CRLPI delibera a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto.
Per l’elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di
almeno due scrutatori.
Le riunioni del CRLPI si terranno presso la sede regionale o in video conferenza e/o con entrambe
le modalità.
Alle riunioni partecipa il Segretario generale di Confindustria Liguria o un suo delegato, con compiti
di Segretario.
Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate
con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e sottoposte alla
ratifica dell’organo direttivo della Confindustria Liguria.
Qualora un membro non prenda parte a quattro riunioni consecutive, regolarmente indette, decade
automaticamente dalla carica. In tal caso il Comitato PI della Confindustria territoriale di
provenienza del componente cessato provvede ad indicarne il sostituto.
I rappresentanti delle Industrie, componenti il CRLPI non in regola con gli obblighi di natura
contributiva, partecipano al Comitato stesso senza diritto di voto e senza possibilità di intervento
nella discussione.
La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al giorno lavorativo precedente la riunione del
CRLPI.


Art. 8 – Presidente
Il Comitato Regionale Ligure Piccola Industria elegge a maggioranza il Presidente tra i suoi membri.Il Presidente ha mandato quadriennale e può essere rieletto per solo un ulteriore mandato trascorsi due
mandati quadriennali successivi.
Assume di diritto la carica di componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Liguria. Al
Presidente è demandata la rappresentanza del CRLPI.
In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.


Art. 9 – Vice Presidente
Il CRLPI elegge, su proposta del Presidente, il Vice Presidente scelto nell’ambito del Comitato
stesso. Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto per solo un ulteriore mandato trascorsi
4 anni dal termine del primo.


Art. 10 – Requisiti per le cariche
Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche del Comitato la piena affidabilità sotto
l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori
associativi di Confindustria.
I componenti del CRLPI devono essere rappresentanti di Industrie in attività e ricoprire un ruolo di
effettiva responsabilità nell’impresa stessa.
Per l’accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente del CRLPI è previsto il doppio
inquadramento dell’impresa rappresentata, che dovrà essere posseduto fin dal momento della
candidatura.
Per i membri del CRLPI eletti al Consiglio Centrale è inoltre richiesto il completo inquadramento
dell'impresa rappresentata, così come definito nel Regolamento unico per il Sistema, che dovrà
essere posseduto fin dal momento della candidatura.
Tutte le cariche del CRLPI sono esercitate a titolo gratuito.
La carica è personale ma conseguente e dipendente dalla correlazione della persona nominata
con l’azienda associata di riferimento; l’interruzione per qualsiasi motivo del suddetto legame,
comporta la decadenza automatica della carica.


Art. 11 – Dimissioni
In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della copertura della carica associativa che
prevedono il reintegro di uno o più componenti negli Organi sociali per assicurarne la piena
efficacia e operatività, è fatto obbligo agli Organi stessi di sostituirli.


Art. 12 – Incompatibilità
il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del CRLPI sono obbligati a dimettersi dalla
carica associativa ricoperta dal momento:
a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
c) dell’assunzione di incarichi non elettivi di contenuto partitico-politico;d) dell’assunzione di posizioni direttive in una formazione politica.
L’incompatibilità automatica, non si applica alle nomine in Industrie pubbliche e a tutti gli incarichi
assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un Ente e/o Istituzione
pubblica.
In tali casi i componenti del CRLPI che venissero richiesti a ricoprire incarichi pubblici, sono tenuti
a richiederne all’Organo direttivo di Confindustria Liguria una preventiva valutazione di opportunità
associativa.


Art. 13 – Rotazione
Al fine di consentire al maggior numero possibile di componenti di partecipare attivamente alla vita
associativa, va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche.
La carica di Presidente del CRLPI rispetterà, in linea di principio, la rotazione fra i Comitati PI delle
Confindustrie territoriali liguri con il criterio di espressione alternata fra Confindustria Genova e una
delle altre Confindustrie territoriali liguri.

Art. 14 – Candidature
Le candidature a ricoprire la carica di Presidente del CRLPI devono pervenire in forma scritta, con
allegato il programma di mandato, al Presidente e alla Segreteria del CRLPI entro 15 (quindici)
giorni dalla data precedente la convocazione con l’appoggio, almeno, del Comitato PI della
Confindustria territoriale di appartenenza espresso in forma scritta.


Art. 15 – Sanzioni
Le Industrie rappresentate nel CRLPI, oltre ad essere tenute al pagamento delle quote associative,
al rispetto delle norme comunitarie e di quelle nazionali, sono tenute all’osservanza dello Statuto di
Confindustria Liguria, del presente Regolamento, del Codice Etico e dei Valori di Confindustria, del
Regolamento Unico di Sistema di Confindustria, nonché delle decisioni adottate da Confindustria
Liguria nelle materie di propria competenza.


Art. 16 – Norma di rinvio
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo
Statuto di Confindustria Liguria, al Regolamento della Piccola Industria nazionale, e ai principi
confederali.


La risoluzione di eventuali controversie e la vigilanza sull’osservanza delle norme regolamentari,
sono di competenza del Collegio dei Probiviri di Confindustria Liguria.