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Il Regolamento

Approvato nel Comitato Regionale Ligure Piccola Industria (CRLP) del 25 febbraio 2022

Art. 1 – Costituzione

Nell’ambito della Confindustria Liguria è costituito il Comitato Regionale ligure Piccola Industria (CRLPI) con sede presso la Confindustria regionale stessa.

Il CRLPI aderisce agli organismi confederali della Piccola Industria a livello nazionale.

Art. 2 – Scopi

Il CRLPI, nell’ambito delle norme dello Statuto di Confindustria Liguria:

  1. promuove le attività e i servizi su temi di specifico interesse per le Piccole Industrie;
  2. supporta il monitoraggio delle politiche regionali di interesse delle Piccole Industrie;
  3. svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle Piccole Industrie
  4. contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della vision e della mission di Confindustria Liguria, per l’affermazione di Industrie sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi;
  5. trasferisce le istanze delle Piccole Industrie al Comitato Centrale Piccola Industria;
  6. trasferisce le iniziative del Comitato Centrale Piccola Industria sul territorio ligure

Art. 3 – Requisiti di appartenenza al CRLPI

I componenti del CRPI devono essere rappresentanti di Piccole Industrie alle caratteristiche aziendali ed economiche fissati dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di Piccole e Medie Industrie. La decadenza del diritto di appartenenza al CRLPI da parte di un’azienda è conseguenza immediata del venir meno di tali caratteristiche. Il superamento della soglia è rilevato attraverso la comunicazione annuale inviata dall’azienda alla Confindustria territoriale ligure di appartenenza

Art. 4 – Organi del CRLPI

Gli Organi CRLPI sono:

  1. il Comitato Regionale Piccola Industria;
  2. il Presidente
  3. il Vicepresidente.

Art. 5 – Comitato Regionale Ligure Piccola Industria

La rappresentanza all’interno del Comitato Regionale Ligure Piccola Industria è basata sul principio di pariteticità tra i Comitati PI delle Confindustrie territoriali liguri.

I componenti del Comitato Regionale Ligure PI devono avere responsabilità di gestione nell’azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Comitato PI della Confindustria territoriale di appartenenza.

Il CRLPI è composto dai Presidenti dei Comitati PI delle Confindustrie territoriali liguri   oltre a 2 (due) Delegati eletti dai Comitati PI di ciascuna Confindustria territoriale ligure.

Il CRLPI si rinnova ogni quadriennio negli anni pari.

Ove nel corso del quadriennio di mandato del singolo membro, si verifichino vacanze a qualunque titolo nella carica stessa, il Comitato PI della Confindustria territoriale di provenienza del componente cessato provvede ad eleggere il sostituto per la durata residua del mandato.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.

Partecipano, inoltre, al CRLPI, quali invitati e senza diritto di voto, i rappresentanti delle Piccole Industrie che siano componenti di organi nazionali di Piccola Industria e il Past President.

Il Presidente può invitare, alle riunioni del CRLPI, di volta in volta, anche persone estranee al Comitato stesso in relazione al contributo delle stesse per gli argomenti da trattare.

 Art. 6 – Attività e compiti del CRLPI

Il Comitato Regionale Ligure Piccola Industria svolge le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali della Confindustria Liguria:

  1. partecipare con le proprie rappresentanze alla formazione e alla gestione della politica generale di Confindustria Liguria in ogni momento e a tutti i livelli;
  2. esaminare in particolare i problemi delle Industrie di minori dimensioni, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
  3. elaborare idonee soluzioni a tali problemi e ne promuovono la pratica realizzazione;
  4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività del CRLPI ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dello stesso;
  5. programmare e attuare iniziative dirette a un costante collegamento con l’opinione pubblica e i pubblici poteri sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle Piccole Industrie;
  6. intervenire con propri rappresentanti, in Italia e all’estero, alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono interesse per le Piccole Industrie
  7. esaminare, i problemi specificatamente interessanti la Piccola Industria, elaborando idonee soluzioni a tali problemi e ne promuove la pratica attuazione;
  8. esprimere il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti l’Industria;
  9. deliberare sulle proposte da sottoporre a Confindustria Liguria e al Comitato Centrale Piccola Industria.

Inoltre, spetta al CRLPI ogni quadriennio pari:

  1. eleggere, nel proprio ambito, il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
  2. designare i propri rappresentanti in organi consultivi e gruppi di lavoro;
  3. designare i Delegati al Consiglio Centrale Piccola Industria alle scadenze previste;;
  4. deliberare sulle modifiche del presente Regolamento.

Su proposta del suo Presidente, sentito il Vicepresidente, il CRLPI potrà assegnare specifiche deleghe ai componenti del CRLPI stesso.

Al CRLPI possono venire affidate deleghe su temi specifici dal Presidente di Confindustria Liguria.

Art. 7 – Riunioni e deliberazioni

Il CRLPI è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno quattro volte l’anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti presso la sede regionale, in videoconferenza o in forma mista. Il CRLPI potrà riunirsi anche presso una sede esterna con le modalità sopra indicate, tranne che in occasione dei rinnovi delle cariche.

Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti, almeno (10) dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, in caso di urgenza almeno (3) tre giorni prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e modalità della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Comitato Regionale Ligure PI è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, ovvero trascorsa un’ora, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del “quorum” e sono da considerarsi voti contrari.

Ogni membro ha diritto ad un voto, e in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio con esclusione delle votazioni per il rinnovo della carica di Presidente.

La presenza nel CRLPI non è delegabile.

Nelle riunioni in cui si procede all’elezione del Presidente, il CRLPI delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per l’elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori.

Le riunioni del CRLPI si terranno presso la sede regionale o in video conferenza e/o con entrambe le modalità.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale di Confindustria Liguria o un suo delegato, con compiti di Segretario.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e sottoposte alla ratifica dell’organo direttivo della Confindustria Liguria.

Qualora un membro non prenda parte a quattro riunioni consecutive, regolarmente indette, decade automaticamente dalla carica. In tal caso il Comitato PI della Confindustria territoriale di provenienza del componente cessato provvede ad indicarne il sostituto.

I rappresentanti delle Industrie, componenti il CRLPI non in regola con gli obblighi di natura contributiva, partecipano al Comitato stesso senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al giorno lavorativo precedente la riunione del CRLPI.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal CRLPI nel proprio ambito, dura in carica (4) quattro anni e  non è rieleggibile. Assume di diritto la carica di componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Liguria.

Al Presidente è demandata la rappresentanza del CRLPI.

In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 9 – Vice Presidente

Il CRLPI elegge, su proposta del Presidente, il Vice Presidente scelto nell’ambito del Comitato stesso. Dura in carica 4 (quattro) anni e non è rieleggibile.

Art. 10 – Requisiti per le cariche

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche del Comitato la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I componenti del CRLPI devono essere rappresentanti di Industrie in attività e ricoprire un ruolo di effettiva responsabilità nell’impresa stessa.

Per il Presidente è inoltre richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Tutte le cariche del CRLPI, sono esercitate a titolo gratuito.

La carica è personale ma conseguente e dipendente dalla correlazione della persona nominata con l’azienda associata di riferimento; l’interruzione per qualsiasi motivo del suddetto legame, comporta la decadenza automatica della carica.

Art. 11 – Dimissioni

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della copertura della carica associativa che prevedono il reintegro di uno o più componenti negli Organi sociali per assicurarne la piena efficacia e operatività, è fatto obbligo agli Organi stessi di sostituirli.

Art. 12 – Incompatibilità

il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del CRLPI sono obbligati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta dal momento:

a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;

b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;

c) dell’assunzione di incarichi non elettivi di contenuto partitico-politico;

d) dell’assunzione di posizioni direttive in una formazione politica.

L’incompatibilità automatica, non si applica alle nomine in Industrie pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un Ente e/o Istituzione pubblica.

In tali casi i componenti del CRLPI che venissero richiesti a ricoprire incarichi pubblici, sono tenuti a richiederne all’Organo direttivo di Confindustria Liguria una preventiva valutazione di opportunità associativa.

Art. 13 – Rotazione

Al fine di consentire al maggior numero possibile di componenti di partecipare attivamente alla vita associativa, va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche.

La carica di Presidente del CRLPI rispetterà, in linea di principio, la rotazione fra i Comitati PI delle Confindustrie territoriali liguri con il criterio di espressione alternata fra Confindustria Genova e una delle altre Confindustrie territoriali liguri.

Art. 14 – Candidature

Le candidature a ricoprire la carica di Presidente del CRLPI devono pervenire in forma scritta, con allegato il programma di mandato, al Presidente e alla Segreteria del CRLPI entro 15 (quindici) giorni dalla data precedente la convocazione con l’appoggio, almeno, del Comitato PI della Confindustria territoriale di appartenenza espresso in forma scritta.

Art. 15 – Sanzioni

Le Industrie rappresentate nel CRLPI, oltre ad essere tenute al pagamento delle quote associative, al rispetto delle norme comunitarie e di quelle nazionali, sono tenute all’osservanza dello Statuto di Confindustria Liguria, del presente Regolamento, del Codice Etico e dei Valori di Confindustria, del Regolamento Unico di Sistema di Confindustria, nonché delle decisioni adottate da Confindustria Liguria nelle materie di propria competenza.

Art. 16 – Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto di Confindustria Liguria, al Regolamento della Piccola Industria nazionale, e ai principi confederali.

La risoluzione di eventuali controversie e la vigilanza sull’osservanza delle norme regolamentari, sono di competenza del Collegio dei Probiviri di Confindustria Liguria.

NORMA TRANSITORIA

In considerazione del fatto che le attuali cariche elettive e la designazione del Delegato al Comitato Centrale Piccola Industria sono avvenute con il Regolamento vigente al 17 Marzo 2021 ad esse si applica il presente Regolamento.