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Lavoro: Tirocini estivi ed Indennità di partecipazione - DGR 571 del 06/06/2024

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L'indennità di partecipazione ai tirocini estivi di orientamento, che interessano centinaia di studenti, non sarà più facoltativa ma dovrà essere obbligatoriamente corrisposta dalle aziende o dai soggetti promotori.

Lo stabilisce la delibera n. 571 approvata dalla Giunta regionale in data 6 giugno 2024, su proposta dall'assessore al Lavoro, che modifica l'articolo 9 della DGR n. 466 del 2018 riguardante la misura dei tirocini estivi di orientamento che sono rivolti ad adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia.

Il nuovo art. 9 della DGR 466/2028 prevede ora che "durante il periodo di svolgimento del tirocinio estivo di orientamento, al tirocinante deve essere riconosciuta un'indennità forfettaria di partecipazione al tirocinio che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all'attività svolta".

I tirocini, a cui possono accedere anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al terzo anno scolastico, devono essere svolti durante la pausa estiva tra il giorno successivo al termine delle lezioni dell'anno scolastico o accademico e il giorno precedente l'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

In allegato la DGR n° 571 del 6 giugno 2024.

 

Allegati:

TIROCINI ESTIVI - INDENNITA DI PARTECIPAZIONE - DGR n 571 del 06 06 2024.pdf